Nuova omologazione di un medicamento presso Swissmedic

5 minUltimo aggiornamento: Torna all'hub

Risposta breve

La nuova omologazione è la procedura ordinaria secondo l'art. 9 LATer (HMG) per un medicamento non ancora omologato in Svizzera. Swissmedic esamina qualità, sicurezza ed efficacia sulla base di un dossier CTD completo. Il tempo puro dell'autorità è di circa 330 giorni, la durata complessiva da dodici a diciotto mesi.

Quali requisiti deve adempiere la richiedente?

Secondo l'art. 10 LATer va dimostrato che il medicamento è di elevato valore qualitativo, sicuro ed efficace, che esiste un'autorizzazione valida di fabbricazione, importazione o commercio all'ingrosso e che la richiedente ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera (art. 10 cpv. 1 lett. c LATer). Senza questa presenza svizzera la domanda è formalmente inammissibile.

  • Qualità: fabbricazione conforme alle GMP, specifiche, dati di stabilità per la durata richiesta.
  • Sicurezza ed efficacia: dati preclinici e studi clinici, valutazione del rapporto rischio-beneficio, piano di gestione dei rischi.
  • Autorizzazioni: autorizzazione di fabbricazione per la produzione svizzera, autorizzazione di importazione per l'importazione da Stati terzi.
  • Domicilio: estratto del registro di commercio o prova equivalente per la futura titolare dell'omologazione.
  • Informazione sul medicamento: informazione professionale e destinata ai pazienti in tedesco, francese e italiano.

Come si svolge la procedura passo per passo?

La procedura si articola in cinque fasi: inoltro tramite il portale Swissmedic, esame formale, perizia scientifica con uno o due cicli di domande, preavviso e decisione. Ogni ciclo di domande arresta l'orologio dell'autorità e avvia un termine di risposta per la richiedente, di norma da 30 a 90 giorni.

  1. Inoltrare la domanda per via elettronica tramite il portale Swissmedic, incluso il modulo 1 con i formulari attuali e l'indirizzo di fatturazione degli emolumenti.
  2. Esame formale: Swissmedic controlla completezza e ammissibilità. I documenti mancanti comportano un termine supplementare, non un rifiuto.
  3. Perizia: qualità, preclinica, clinica e informazione sul medicamento sono valutate in parallelo. Il risultato è la List of Questions.
  4. Fase di risposta: rispondete alle domande in modo consolidato. Un secondo ciclo di domande nella procedura ordinaria è la regola, non l'eccezione.
  5. Preavviso: Swissmedic comunica la decisione prevista e dà la possibilità di prendere posizione.
  6. Decisione: omologazione con numero di omologazione, informazione sul medicamento approvata, categoria di dispensazione e oneri, oppure reiezione.

Quali termini valgono nella procedura ordinaria?

Swissmedic lavora con assi temporali che contano solo il tempo dell'autorità. Nella procedura ordinaria per un principio attivo nuovo sono previsti circa 330 giorni, ripartiti su esame formale, due fasi di perizia e decisione. I tempi di risposta della richiedente si collocano fuori da questo asse temporale.

Asse temporale della procedura ordinaria, valori indicativi in giorni
FaseTempo SwissmedicIl vostro tempo
Esame formale e validazionecirca 30Documenti da produrre in caso di lacune
Prima fase di perizia fino alla List of Questionscirca 140-
Risposta alla prima List of Questions-da 30 a 90
Seconda fase di periziacirca 100-
Risposta al secondo ciclo di domande-da 30 a 60
Preavviso e decisionecirca 60Parere entro 30

Perché le domande vengono respinte nella pratica?

Sul piano dei contenuti le domande raramente si arenano per studi mancanti, ma per ponti non documentati: uno studio di bioequivalenza con un prodotto di riferimento non omologato in Svizzera, una stabilità che non copre la durata richiesta oppure un'indicazione formulata più ampia della popolazione studiata.

  • Prodotto di riferimento di uno studio di bioequivalenza non omologato in Svizzera e assenza di dati di collegamento.
  • Durata richiesta non coperta da dati di stabilità in condizioni ICH.
  • Testo dell'indicazione più ampio della popolazione esaminata, senza motivazione dell'estrapolazione.
  • Certificati GMP mancanti o scaduti delle aziende di fabbricazione coinvolte.
  • Informazione sul medicamento non allineata al modello attuale di Swissmedic.

Che cosa succede subito dopo l'omologazione?

Con la decisione ricevete un numero di omologazione e un'informazione sul medicamento approvata, pubblicata tramite AIPS. L'omologazione compare nello Swissmedic Journal. Poi iniziano gli obblighi della titolare dell'omologazione: farmacovigilanza, notifiche di modifica, proroga dopo cinque anni e l'accesso al mercato tramite l'elenco delle specialità (ES), se si mira all'obbligo di rimborso.

Domande frequenti

  • Quanto costa una nuova omologazione con un principio attivo nuovo?

    L'emolumento segue l'ordinanza sugli emolumenti di Swissmedic e per un principio attivo nuovo si colloca nella fascia media delle cinque cifre in franchi. Si aggiungono l'emolumento annuo per il mantenimento dell'omologazione ed eventuali emolumenti per le modifiche.

  • Posso inoltrare il dossier UE senza modifiche?

    I moduli da 2 a 5 sì, il modulo 1 no. Il modulo 1 svizzero esige formulari propri, l'informazione sul medicamento trilingue, progetti di imballaggio secondo le prescrizioni svizzere e la prova del domicilio svizzero della titolare dell'omologazione.

  • Quanti cicli di domande sono usuali?

    Nella procedura ordinaria due cicli di domande sono la regola. Un terzo ciclo si verifica quando le risposte introducono nuovi dati che a loro volta devono essere valutati.

  • Posso accelerare la procedura?

    Sì, tramite la procedura con preannuncio o la procedura di omologazione accelerata secondo l'art. 7 OM. Quest'ultima esige una malattia grave, invalidante o potenzialmente letale e l'assenza di un'alternativa terapeutica equivalente.

  • Che cos'è la protezione del primo richiedente?

    Secondo l'art. 11a LATer i documenti di un primo richiedente sono protetti per dieci anni; in questo periodo un generico non può richiamarsi ad essi. Per le nuove indicazioni valgono termini di protezione più brevi secondo l'art. 11b LATer.

Fonti

Ultimo aggiornamento:

Da leggere poi

Sta pianificando un'omologazione?

Descrivete la vostra domanda o esigenza. La richiesta arriva al gestore del sito. Le prestazioni specialistiche sono fornite da operatori incaricati separatamente; ogni inoltro richiede il vostro consenso.

  • Redazione indipendente
  • Fonti pubbliche
  • Focus sul mercato svizzero
  • Otto lingue del sito
Inviare una richiesta
Vale anche per il suo prodotto?Inviare una richiesta

Circa 2 minuti. Senza impegno.

Parlateci della vostra azienda.

Le risposte restano su questa pagina fino all’invio della richiesta.

Che cosa volete realizzare?

Il vostro progetto

Come possiamo contattarvi?

Potete tornare indietro per verificare le risposte prima dell’invio.

* Campi obbligatori
Preferite l’e-mail? info@swissregulatoryguide.com