Ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed): panoramica

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Risposta breve

L'ODmed disciplina i dispositivi medici in Svizzera. È allineata nei contenuti al regolamento UE MDR, ma costituisce diritto svizzero autonomo. Per i fabbricanti esteri è centrale l'obbligo di designare una persona autorizzata in Svizzera, il cosiddetto CH-REP.

Come si rapporta l'ODmed con il regolamento UE MDR?

L'ODmed riprende la sistematica del regolamento UE MDR: stesse regole di classificazione, stessi requisiti generali di sicurezza e prestazione, stesse procedure di valutazione della conformità. Sul piano giuridico è tuttavia autonoma. Poiché l'accordo sul riconoscimento reciproco per i dispositivi medici non è stato aggiornato, dal punto di vista dell'UE la Svizzera è considerata un Paese terzo.

Conseguenze del mancato aggiornamento del MRA
CostellazioneRequisitoOsservazione
Fabbricante UE fornisce alla SvizzeraCH-REP richiestoRegistrazione presso Swissmedic
Fabbricante svizzero fornisce all'UEMandatario UE richiestoEC-REP secondo l'MDR
Certificati di organismi notificati dell'UEriconosciuti in SvizzeraBase giuridica ODmed
Importatore svizzeroobblighi propri e registrazioneEtichettatura richiesta
Distributoreobblighi di verifica alla presa in consegnaDocumentazione necessaria

Cos'è il CH-REP e chi ne ha bisogno?

Il CH-REP è la persona autorizzata con domicilio in Svizzera di un fabbricante con sede all'estero. Tiene a disposizione la documentazione tecnica, è l'interlocutore di Swissmedic, collabora alle segnalazioni di vigilanza e ai richiami e risponde in via sussidiaria per i prodotti difettosi.

  • Obbligo per ogni fabbricante senza sede in Svizzera i cui prodotti sono immessi in commercio nel Paese.
  • Mandato scritto che stabilisce compiti e competenze.
  • La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità devono essere disponibili.
  • Indicazione sul prodotto, sull'imballaggio o sulle istruzioni per l'uso.
  • Collaborazione alle azioni correttive di sicurezza sul campo e alle segnalazioni di vigilanza.

Come vengono classificati i dispositivi medici?

Secondo il rischio, nelle classi I, IIa, IIb e III; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro nelle classi A, B, C e D. La classe determina se deve essere coinvolto un organismo notificato. Per la classe I senza funzione di misura e senza sterilità, il fabbricante può effettuare da solo la valutazione della conformità.

Classi di rischio e valutazione della conformità
ClasseEsempioOrganismo notificato
Imateriale per medicazioni, ausili per la deambulazioneno
I sterile o con funzione di misuracompresse sterili, termometrisì, per l'aspetto interessato
IIaapparecchi acustici, otturazioni dentali
IIbventilatori, pompe per infusione
IIIimpianti, stentsì, con verifica ampliata

Dove trovare maggiori informazioni su CH-REP e ODmed?

Questa guida è una panoramica sintetica per lettrici e lettori che provengono dal diritto dei medicamenti. La trattazione completa su CH-REP, obblighi degli importatori, swissdamed e UDI si trova sul nostro sito partner nella rete regolatoria svizzera, ch-rep-finder.ch.

Domande frequenti

  • I dispositivi medici necessitano di un'omologazione Swissmedic?

    No. Necessitano di una valutazione della conformità e, dalla classe IIa in su, della partecipazione di un organismo notificato. Swissmedic sorveglia il mercato, ma non rilascia omologazioni di prodotto.

  • Chi deve designare un CH-REP?

    Ogni fabbricante senza sede in Svizzera i cui prodotti sono immessi in commercio nel Paese. L'obbligo sussiste indipendentemente dalla classe di rischio.

  • I certificati CE sono riconosciuti in Svizzera?

    Sì. L'ODmed riconosce i certificati degli organismi notificati dell'UE. Viceversa, dall'entrata in vigore dell'MDR, l'UE non riconosce più automaticamente le valutazioni di conformità svizzere.

  • Cos'è swissdamed?

    La banca dati svizzera per i dispositivi medici, che registra operatori economici e prodotti. È la controparte svizzera di EUDAMED.

  • L'ODmed vale anche per i dispositivi medico-diagnostici in vitro?

    No, per questi si applica l'ordinanza autonoma sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIv), allineata al regolamento UE IVDR.

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